Ai sensi dell’art. 287 del Codice ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i), il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a a 200.000 Kcal/h (232 kW) deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale.
Tale obbligo ricorre non solo per gli impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, come nella Legge 615/1966, ma anche per quelli alimentati con combustibile gassoso.
Si ricorda che gli impianti termici con potenzialità termica superiore a 200000 Kcal/h (232 kW) sono classificati in due categorie:
- Impianti di 1^ categoria per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12/05/1927 n. 824 e poi dal DM 01/03/1974 e s.m.i. del 07/02/1979;
- Impianti di 2^ categoria per il cui mantenimento in funzione non occorre il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.
Patentino per la conduzione di impianti a vapore
- abilita alla conduzione degli impianti termici di 1^ categoria
- per il rilascio è necessario che il richiedente sia in possesso anche del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro in corso di validità
- abilita direttamente, senza l’osservanza di alcuna formalità, anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di 3° grado
Patentino per la conduzione di impianti > di 232kw
- abilita alla conduzione degli impianti termici di 2^ categoria
La nostra azienda è certificata per la conduzione sia con patentino di 3° grado per la conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 3 t/h di vapore sia per l’abilitazione degli impianti termici di 2° categoria.